Il caso. Un Circolo Nautico, concessionario di un'area demaniale adibita ad ormeggio nel porto di Talamone (Orbetello, GR), impugnava due avvisi di accertamento TARSU relativi alle annualità 2009 e 2010. La tesi difensiva poggiava su due argomenti distinti: (i) l'incompetenza impositiva del Comune, in ragione della presenza nel porto di un'Autorità marittima, e, nel merito, (ii) l'illegittimità della tariffa applicata, assimilata a quella dei campeggi e dei distributori di carburante in assenza di una specifica categoria regolamentare per gli spazi acquei. Soccombente in entrambi i gradi di merito, il Circolo ricorreva per cassazione articolando due motivi. Il primo motivo: chi ha competenza sulla raccolta rifiuti nei porti privi di Autorità portuale? La ricorrente sosteneva che, in presenza di un'Autorità marittima ex artt. 14 e 16 L. 84/1994 e dell'art. 2, lett. i), d.lgs. 182/2003, la competenza sui servizi portuali - ivi compresa la raccolta rifiuti - spettasse a quest'ultima, escludendo così qualsiasi potere impositivo in capo al Comune di Orbetello. La Corte respinge il motivo riaffermando con nettezza il principio consolidato: la gestione dei rifiuti solidi urbani nell'area portuale rientra nella competenza esclusiva dell'Autorità portuale, e solo di essa. L'istituzione di tale Autorità opera come causa di esenzione dalla tassa ai sensi dell'art. 62, comma 5, d.lgs. 507/1993, sottraendo l'area alla privativa comunale. Per converso, dove l'Autorità portuale non è istituita - e il porto di Orbetello non compare nell'elenco di cui all'art. 6, L. 84/1994 né nei successivi D.P.R. istitutivi - riemergono integralmente la competenza e la privativa del Comune in materia di igiene urbana, con il correlato potere di imposizione. Il passaggio argomentativo decisivo è la netta distinzione tra due sfere di competenza dell'Autorità marittima che operano su piani separati e non comunicanti: da un lato, la disciplina delle operazioni e dei servizi portuali e il rilascio di concessioni demaniali (artt. 16 e 18 L. 84/1994); dall'altro, la gestione dei rifiuti solidi urbani. Quest'ultima - per espressa previsione del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, lett. c), L. 84/1994 e 1, lett. b), D.M. 14 novembre 1994 - è riservata all'Autorità portuale e non transita affatto in capo all'Autorità marittima per il solo fatto che quella portuale non sia stata costituita. Ne consegue che la presenza dell'Autorità marittima è giuridicamente irrilevante ai fini della tassazione dei rifiuti urbani: la competenza resta al Comune. La Corte precisa, altresì, che rimane distinta, e non interferente con il presente giudizio, la competenza dell'Autorità portuale o marittima in materia di rifiuti prodotti dalle navi e dai residui dei carichi navali, disciplinata dal d.lgs. 182/2003 in attuazione della Direttiva 2000/59/CE. Il secondo motivo: la categoria tariffaria degli ormeggi. Il Circolo lamentava l'omessa pronuncia della CTR sull'illegittimità dell'assimilazione tariffaria agli ormeggi della categoria regolamentare dei campeggi e distributori, in assenza di una specifica previsione per gli spazi acquei. Anche questo motivo viene rigettato, con una motivazione che sviluppa due passaggi. In primo luogo, la Corte ribadisce che la nozione di «aree scoperte» di cui all'art. 62 d.lgs. 507/1993 abbraccia qualsiasi estensione spaziale concretamente utilizzata da una comunità umana produttrice di rifiuti, indipendentemente dalla natura solida o liquida del supporto: gli specchi acquei destinati all'ormeggio rientrano quindi di diritto nel presupposto impositivo della TARSU, e l'assenza nel regolamento comunale di una categoria specificamente dedicata agli ormeggi è giuridicamente irrilevante. In secondo luogo, la riconduzione degli ormeggi alla categoria tariffaria dei campeggi e distributori trova fondamento nell'art. 68, comma 2, lett. b), d.lgs. 507/1993, che raggruppa le attività per genere in base all'omogenea produttività di rifiuti: la vocazione turistico-ricreativa e la concessione in godimento temporaneo di superfici scoperte accomunano le due tipologie sul piano funzionale, rendendo legittima l'applicazione della medesima tariffa per categoria e non per analogia. A completamento del quadro, la Corte richiama il soggetto passivo: in regime di concessione demaniale è il concessionario - e non i singoli diportisti - a rispondere della TARSU sull'intera area, permanendo in capo a lui la detenzione giuridica dello spazio anche quando non sia occupato di fatto, secondo la medesima logica che governa alberghi e campeggi. Osservazioni. La pronuncia non introduce principi nuovi ma svolge una funzione sistematica rilevante, chiarendo definitivamente che il perimetro della competenza dell'Autorità marittima subentrante - in mancanza di quella portuale - non si estende alla fiscalità dei rifiuti urbani. Il discrimine non è la presenza o l'assenza di un'autorità di gestione portuale in senso lato, ma la specifica attribuzione legislativa del servizio di raccolta e smaltimento: finché tale attribuzione non è trasferita per legge, il Comune conserva sia la privativa sia il potere impositivo. È un principio che i concessionari di aree demaniali marittime nei porti minori - privi di Autorità portuale - farebbero bene a tenere presente nelle proprie strategie di pianificazione fiscale e contenzioso.