Torre Milano: assoluzione piena e il diritto penale urbanistico come strumento di supplenza La sentenza della giudice Braggion merita una riflessione che va ben oltre il dispositivo. Il nodo tecnico: l’elemento soggettivo Il fulcro del ragionamento del Tribunale è la mancanza dell'elemento soggettivo, sia doloso (concorso) che colposo (cooperazione). La motivazione anticipata dal comunicato del Presidente del Tribunale di Milano chiarisce che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, amministrativa e le stesse pronunce della Corte Costituzionale hanno offerto interpretazioni diverse del concetto di ristrutturazione ai sensi dell'art. 3, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001 e sulla vigenza e applicabilità dell'art. 41 quinquies, c. 6, della L. n. 1150/1942. È il principio di colpevolezza che fa da scudo: non si può imputare a titolo doloso o colposo la violazione di una norma la cui portata era, al momento del fatto, genuinamente incerta. Questo è un punto di diritto serissimo, perché tocca il tema della c.d. colpa normativa in un settore - quello edilizio-urbanistico - dove la sovrapposizione tra fonti statali, regionali, regolamentari e prassi amministrative è causa di una enorme complessità interpretativa. La prassi comunale come elemento scriminante La prassi consolidata del Comune di Milano - discendente dall'applicazione della Legge Regionale, del PGT e del Regolamento Edilizio, avallata dall'Avvocatura Comunale fin dal 2002, ratificata fino al 2023 con la circolare n. 1 del Comune e sostenuta dalla giurisprudenza amministrativa di TAR e Consiglio di Stato - consentiva l'intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato. Il punto è dirimente: costruttori e funzionari si sono mossi su un binario interpretativo consolidato, supportato non solo dalla prassi ma anche dalla giurisprudenza amministrativa. La Procura ha sostanzialmente contestato una prassi che, per oltre vent'anni, aveva trovato avallo istituzionale. Questo profilo segnala un problema di sistema. La confisca rigettata: un segnale importante per il mercato La Procura aveva chiesto addirittura la confisca del grattacielo, richiesta che il Tribunale ha integralmente respinto. Per chi opera nel settore immobiliare, questo è forse il dato più rilevante: la minaccia della confisca su un asset già realizzato, venduto e abitato era una forma di rischio sistemico che avrebbe potuto paralizzare l'intero mercato delle grandi trasformazioni urbane milanesi. Le ripercussioni sugli altri filoni La sentenza è destinata ad avere ripercussioni anche sugli altri filoni investigativi aperti negli ultimi anni sulla gestione urbanistica del capoluogo lombardo. Come traspare anche dai commenti sulla stampa odierna, "La prima sentenza sull'urbanistica segna un prima e un dopo. L'effetto domino sulle altre inchieste, praticamente fotocopia, sarà pressoché inevitabile". Dal punto di vista di chi assiste operatori immobiliari e investitori istituzionali, questa sentenza - pur essendo di primo grado e con motivazioni non ancora depositate - dovrebbe aprire una finestra di maggiore prevedibilità giuridica su operazioni di rigenerazione urbana oggi bloccate dall'incertezza dei procedimenti in corso. Una riflessione di fondo Il caso Torre Milano rappresenta plasticamente il rischio di usare il diritto penale come strumento correttivo di scelte urbanistiche che andrebbero invece affrontate in sede amministrativa o legislativa. Un trama normativa su cui si sono stratificati decenni di interpretazioni divergenti non può diventare il terreno di colture per contestazioni penali senza che sia raggiunto un minimo di certezza del diritto. Il vero messaggio di questa sentenza, in attesa delle motivazioni, è forse proprio questo: la complessità normativa dell'urbanistica italiana richiede riforme legislative chiare, non processi penali di supplenza. Da ultimo, sempre con riserva di valutare il contenuto delle motivazioni, occorre osservare che la sentenza penale riconosce che TAR e Consiglio di Stato, fino a un certo punto, avevano avallato la prassi milanese della SCIA-ristrutturazione. La formula di assoluzione scelta - "il fatto non costituisce reato" e non "il fatto non sussiste" - conferma che il fatto esiste, ma che costruttori e funzionari hanno agito in buona fede secondo le prassi di quegli anni. Questo lascia aperta, in linea teorica, la possibilità che in altre sedi si valuti diversamente la legittimità del titolo edilizio rilasciato.